Termini e condizioni di vendita
ARTICOLO 1. | DEFINIZIONI
Nelle presenti condizioni generali, i termini riportati di seguito con iniziale maiuscola hanno i seguenti significati, salvo che la natura o la portata delle clausole non indichi diversamente.
- Rotovia: l’utilizzatore delle presenti condizioni generali, iscritta nel Registro delle Imprese con il numero di Camera di Commercio 38018356.
- Controparte: qualsiasi persona fisica o giuridica con la quale Rotovia ha concluso o intende concludere un contratto.
- Contratto: qualsiasi contratto concluso tra Rotovia e la Controparte, compresa la conferma d’ordine o l’offerta a cui Rotovia ha dato esecuzione, con il quale Rotovia si è impegnata, a un prezzo da concordare, a vendere e consegnare prodotti e/o a fornire servizi alla Controparte.
- Prodotti: tutti i beni che devono essere venduti e consegnati alla Controparte da Rotovia o per suo conto in base al Contratto.
- Servizi: tutti i servizi che devono essere forniti in base al Contratto da Rotovia o per suo conto su richiesta della Controparte, come lo stampaggio su misura, il tutto nel senso più ampio del termine.
- Per Iscritto/in forma scritta: la conservazione su un supporto di memorizzazione durevole sia delle comunicazioni scritte tradizionali sia delle comunicazioni digitali, comprese le comunicazioni via e-mail.
ARTICOLO 2. | DISPOSIZIONI GENERALI
- Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte e i preventivi di Rotovia, agli ordini, agli incarichi e a qualsiasi Contratto concluso tra le parti, nonché a eventuali trattative precedenti.
- L’applicabilità delle condizioni di acquisto o di altre condizioni della Controparte è espressamente respinta, salvo che la loro applicabilità sia stata espressamente accettata da Rotovia per Iscritto.
- È possibile derogare alle disposizioni delle presenti condizioni generali solo per iscritto. Se e nella misura in cui quanto concordato per Iscritto dalle parti si discosta dalle disposizioni delle presenti condizioni generali, prevale quanto espressamente concordato per Iscritto dalle parti.
- L’annullamento o la nullità di una o più delle presenti disposizioni non pregiudica la validità delle restanti clausole. In tal caso, le parti sono tenute a consultarsi reciprocamente al fine di raggiungere un accordo sostitutivo per la clausola interessata, nel rispetto dello scopo e dell’intento della disposizione originaria.
- Rotovia ha il diritto di modificare le presenti condizioni generali. Si riterrà che la Controparte abbia accettato qualsiasi modifica delle condizioni generali se non ha comunicato per iscritto a Rotovia le proprie obiezioni entro sette giorni dalla notifica scritta delle modifiche.
- Qualora le presenti condizioni generali siano state tradotte in una lingua diversa dall’olandese, in caso di discrepanze prevarrà sempre il testo olandese.
ARTICOLO 3. | OFFERTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- Salvo che vi sia indicato un termine di accettazione, ogni offerta di Rotovia è senza impegno e un termine non costituisce mai un termine perentorio dal quale la Controparte possa trarre diritti.
- La Controparte non può trarre alcun diritto da un’offerta di Rotovia che contenga un errore o una svista evidente.
- Inoltre, la Controparte non può trarre alcun diritto da un’offerta di Rotovia basata su dati errati o incompleti forniti dalla Controparte.
- Eventuali disegni, illustrazioni e altri dati relativi a dimensioni, pesi, colori, stime, tolleranze, dati tecnici e indicazioni relative all’utilizzabilità e alla capacità massima, ecc. inclusi nel Contratto sono puramente indicativi. Tali indicazioni sono vincolanti solo nella misura in cui siano state espressamente confermate per Iscritto.
- Ogni Contratto si conclude mediante offerta e accettazione. Se l’accettazione della Controparte si discosta dall’offerta di Rotovia, il Contratto non si conclude in conformità a tale accettazione difforme, salvo che Rotovia accetti per Iscritto l’accettazione difforme o vi dia esecuzione.
- Se Rotovia fornisce alla Controparte un campione o un esemplare prima o dopo la conclusione del Contratto, questo non deve necessariamente possedere le stesse proprietà stabilite nel Contratto. Ciò vale anche per disegni, schemi, misure, pesi e altri dati forniti da Rotovia alla Controparte prima o dopo la conclusione del Contratto.
- Se un dipendente di Rotovia rilascia dichiarazioni pubbliche sulla qualità del Servizio o del Prodotto venduto (ad es. pesi, dimensioni, utilizzabilità, tolleranze e dati tecnici), si presume che tali dichiarazioni non siano state determinanti per la conclusione del Contratto da parte della Controparte.
- Il Prodotto deve possedere esclusivamente la qualità indicata per Iscritto nel Contratto. Tali caratteristiche qualitative che descrivono il Prodotto sono definitive e determinanti. Rotovia ha il diritto di modificare unilateralmente la qualità se ciò è richiesto dalla legislazione o se si tratta di un miglioramento tecnico, a condizione che l’uso previsto dal Contratto non ne risulti pregiudicato.
- Un preventivo composto non obbliga Rotovia a eseguire una parte dell’offerta a fronte di una corrispondente parte del prezzo indicato.
- Se la Controparte conclude il Contratto per conto di un’altra persona fisica o giuridica, dichiara, con la conclusione del Contratto, di essere autorizzata a farlo. La Controparte è responsabile in solido con tale persona giuridica o fisica per l’adempimento degli obblighi derivanti da tale Contratto.
- La Controparte è responsabile di garantire che il Prodotto e/o il Servizio sia idoneo allo scopo previsto; ciò vale anche se Rotovia fornisce in qualsiasi modo consulenza alla Controparte in merito allo sviluppo o presta altrimenti assistenza.
- La Controparte è pienamente responsabile nei confronti di Rotovia dell’esattezza dei dati indicati nel Contratto. La Controparte deve in ogni momento garantire i dati, le informazioni, i progetti e le specifiche da essa forniti. Rotovia non è tenuta a verificare l’esattezza dei dati, delle informazioni, dei progetti e delle specifiche forniti dalla Controparte. La Controparte manleva Rotovia da pretese di terzi derivanti da eventuali inesattezze di cui al presente paragrafo.
- La Controparte si adopererà sempre in misura ragionevole per fornire tempestivamente informazioni, decisioni e dati completi ed esatti, come di volta in volta ragionevolmente richiesto da Rotovia.
- La Controparte sopporta il rischio della selezione degli articoli, dei beni e/o dei servizi che Rotovia deve fornire. La Controparte presterà sempre la massima cura affinché i requisiti prestazionali siano esatti e completi.
- Dopo l’accettazione dell’ordine, eventuali modifiche indicate dalla Controparte saranno attuate da Rotovia solo se da noi confermate per iscritto. Se, per motivi propri, Rotovia decide di non attuare le modifiche indicate, la Controparte non avrà in alcun caso il diritto di risolvere il Contratto in tutto o in parte e resterà pienamente obbligata a pagare il prezzo concordato oppure, a discrezione di Rotovia, i costi già sostenuti nonché l’importo a titolo di mancato guadagno e perdite.
- Il recesso o l’annullamento da parte della Controparte è possibile solo con il previo consenso scritto di Rotovia. In tal caso, la Controparte sarà tenuta a rimborsare tutti i costi già sostenuti da Rotovia, nonché il mancato guadagno e le perdite subite, con un minimo del 25% del prezzo concordato dell’ordine in questione.
- Rotovia conserva diritti pieni e illimitati su tutti i preventivi, i disegni, i campioni, gli schemi, le guide per l’utente e l’altra documentazione (“documentazione”) che fornisce alla Controparte. La Controparte non ha il diritto di consentire a terzi l’accesso alla documentazione stessa o al suo contenuto senza il previo consenso scritto di Rotovia. La Controparte è tenuta, su richiesta di Rotovia, a restituire immediatamente e integralmente tutta la documentazione a Rotovia se la Controparte non ne ha più bisogno ai fini della propria normale attività aziendale o se la Controparte alla fine non effettua un ordine. I campioni e i disegni forniti dalla Controparte a Rotovia saranno restituiti da Rotovia alla Controparte solo su richiesta di quest’ultima. Se non viene effettuato alcun ordine, Rotovia avrà il diritto di distruggere i campioni e i disegni forniti una volta trascorsi tre mesi dalla presentazione del preventivo.
ARTICOLO 4. | ORDINI SU MISURA
- Nella misura in cui il Contratto riguarda la fornitura di Prodotti da realizzare o lavorare secondo le specifiche della Controparte, la Controparte è tenuta, se e nella misura in cui ciò sia necessario per una corretta impostazione e/o esecuzione del Contratto, a mettere a disposizione di Rotovia il prima possibile tutti i dati pertinenti necessari per l’esecuzione del Contratto, secondo le modalità prescritte da Rotovia. Se Rotovia fornisce istruzioni per la consegna delle specifiche da parte della Controparte, tali istruzioni devono essere rigorosamente rispettate. La Controparte garantisce l’esattezza e la completezza delle informazioni da essa fornite a Rotovia. Rotovia non sarà in alcun caso responsabile di perdite o danni derivanti dal suo affidamento su informazioni errate o incomplete fornite dalla Controparte.
- In caso di ordine su misura o di Prodotti realizzati su misura, la Controparte sarà tenuta a ritirare tale ordine se Rotovia lo ha già eseguito. Anche in caso di annullamento, la Controparte sarà in ogni caso tenuta a rimborsare integralmente i costi di Rotovia, compresi i costi di progettazione e sviluppo, i costi di acquisto, i costi di produzione e i costi di stoccaggio dei Prodotti non ritirati e simili. La Controparte risarcirà in ogni caso integralmente Rotovia delle perdite subite.
- Qualora Rotovia riceva un ordine per la fornitura di Prodotti appositamente lavorati o assemblati a beneficio della Controparte, la Controparte è tenuta a consegnare a Rotovia, puntualmente, gratuitamente e franco di porto, materiale idoneo al processo di lavorazione in quantità sufficienti, con una maggiorazione del 10%. Finché la Controparte non avrà adempiuto a tale obbligo, Rotovia avrà il diritto di sospendere i propri obblighi derivanti dal Contratto.
- La Controparte è responsabile delle parti o degli altri beni così messi a disposizione di Rotovia da essa e/o da terzi e della loro corretta applicabilità. Rotovia può fare affidamento, senza alcuna verifica, sul fatto che tali parti, ecc. possano essere effettivamente utilizzate, montate o lavorate nel, sul o per il prodotto da fabbricare o commissionato, salvo diverso accordo scritto.
- Se tali componenti vengono consegnati in ritardo o non possono essere lavorati da Rotovia e ciò comporta un fermo della produzione, la Controparte sarà responsabile di tutte le perdite o i danni conseguenti subiti da Rotovia.
- Rotovia sarà tenuta a inviare in anticipo alla Controparte un modello, un campione o un esemplare per approvazione solo se ciò è stato stabilito per iscritto dalla Controparte al momento della conclusione del Contratto. Rotovia non avvierà la produzione del Prodotto da fabbricare finché il modello, il campione o l’esemplare fornito da Rotovia non sarà stato approvato dalla Controparte.
- Tutti i costi relativi al modello, al campione o all’esemplare saranno addebitati separatamente e non sono inclusi nei prezzi concordati, salvo espresso accordo contrario.
ARTICOLO 5. | STAMPI, ATTREZZATURE AUSILIARIE
- Gli stampi, le attrezzature ausiliarie, ecc. fabbricati da Rotovia o da terzi per conto di Rotovia restano di proprietà di Rotovia, salvo che le parti abbiano concordato diversamente per Iscritto.
- Se Rotovia deve fabbricare uno stampo, attrezzature ausiliarie, ecc., Rotovia avvierà la fabbricazione solo dopo che la Controparte le avrà corrisposto il contributo richiesto ai costi di fabbricazione a tal fine, salvo che le parti abbiano concordato diversamente per Iscritto. Analogamente, Rotovia non avvierà modifiche, migliorie o riparazioni di stampi, ecc. finché non saranno stati saldati i costi dovuti (stimati, se necessario) determinati da Rotovia a tal fine. Se per i lavori non è (ancora) stato espressamente concordato un prezzo, la Controparte verserà a Rotovia, su richiesta, un anticipo sui costi da determinarsi da parte di Rotovia.
- Salvo diverso accordo, tali stampi e attrezzature ausiliarie, per i quali la Controparte ha saldato i costi concordati, saranno utilizzati esclusivamente per gli ordini della Controparte, a condizione che la Controparte adempia ai propri obblighi di pagamento e di acquisto nei confronti di Rotovia.
- Tuttavia, gli stampi, le attrezzature ausiliarie, ecc. di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno custoditi da Rotovia quando non vengono utilizzati per la produzione e non devono essere restituiti alla Controparte – e comunque solo previa richiesta scritta della Controparte – finché non saranno trascorsi 2 anni dalla consegna e/o dal pagamento dell’ultimo ordine di Prodotti fabbricati con tali stampi, attrezzature ausiliarie, ecc., effettuato dalla Controparte presso Rotovia,
- La Controparte è tenuta a ritirare gli stampi, le attrezzature ausiliarie, ecc. presso Rotovia entro tre anni dalla consegna dell’ultimo ordine. In caso contrario, Rotovia fisserà per Iscritto un termine entro il quale gli articoli potranno ancora essere ritirati. Se la Controparte non risponde in tempo, gli stampi, le attrezzature ausiliarie, ecc. potranno essere distrutti da Rotovia, senza che Rotovia sia di conseguenza tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla Controparte. La Controparte è tenuta a pagare i costi sostenuti da Rotovia per la distruzione.
- Nei casi in cui la Controparte fornisca gli stampi, le attrezzature ausiliarie, ecc., questi le saranno restituiti su sua richiesta, ma solo dopo che saranno stati pagati tutti i crediti di Rotovia, a qualsiasi titolo.
- Rotovia esclude la propria responsabilità per qualsiasi perdita o danno dovuto alla perdita, all’assenza o al danneggiamento degli stampi, delle attrezzature ausiliarie, ecc., salvo in caso di dolo o colpa grave del personale dirigente di Rotovia. La custodia è limitata al dovere di diligenza che Rotovia osserva anche per la propria attività. I costi di manutenzione e assicurazione sono a carico della Controparte.
- Qualora l’esclusione di responsabilità di cui al paragrafo precedente non dovesse essere valida, il risarcimento sarà limitato alla riparazione o alla sostituzione degli stampi, delle attrezzature ausiliarie, ecc., a discrezione di Rotovia.
- Nella misura in cui Rotovia abbia indicato nell’offerta o nella conferma d’ordine il numero di Prodotti per i quali uno stampo, un’attrezzatura ausiliaria, ecc. è normalmente utilizzabile, lo stampo, l’attrezzatura ausiliaria, ecc. si considera non più idoneo a un’ulteriore produzione dopo tale numero di unità ovvero dopo la produzione di tale numero di unità. Se non è stata fornita alcuna indicazione in relazione al preventivo o alla conferma d’ordine, Rotovia comunicherà alla Controparte che uno stampo, un’attrezzatura ausiliaria, ecc. non è più idoneo a una produzione economicamente valida non appena ne venga a conoscenza. In tal caso, la Controparte sarà informata anche dei costi relativi alla riparazione o alla sostituzione.
- Nel valutare una produzione economicamente giustificabile, come indicato nel paragrafo precedente del presente articolo, si deve tenere conto anche del progresso tecnologico e dell’adeguamento dell’azienda a esso, in termini sia di volumi sia di intensità di manodopera.
- Finché uno stampo, un’attrezzatura ausiliaria, ecc. è ancora idoneo alla produzione secondo i suddetti criteri e si trova in custodia presso Rotovia, i costi di manutenzione, compresi pulizia e regolazione, in caso di ordini ripetuti regolari per Prodotti da fabbricare con esso fino a 5.000 pezzi, sono a carico di Rotovia, salvo diverso accordo scritto. I costi di revisione degli stampi, delle attrezzature ausiliarie, ecc. dovuti alla normale usura sono in ogni caso a carico della Controparte.
- Gli stampi, le attrezzature ausiliarie, ecc. non più idonei alla produzione secondo i suddetti criteri non devono essere restituiti da Rotovia e possono essere distrutti da Rotovia senza che Rotovia sia tenuta ad alcun indennizzo nei confronti della Controparte.
ARTICOLO 6. | TOLLERANZE
- Le proprietà del Prodotto specificate, illustrate e/o concordate possono differire in aspetti di minore importanza da quanto effettivamente consegnato. Sono considerate di minore importanza tutte le lievi differenze nelle proprietà dei Prodotti che la Controparte dovrebbe ragionevolmente tollerare, come lievi differenze di colori, dimensioni e quantità.
- Le differenze che, tenuto conto di tutte le circostanze, non hanno ragionevolmente alcuna influenza o solo un’influenza minima sull’utilità della fornitura sono sempre considerate differenze di minore importanza. La presenza di differenze di minore importanza non dà alla Controparte motivo di sospendere i propri obblighi derivanti dal Contratto, di risolvere il Contratto o di recedere dallo stesso in tutto o in parte, né di richiedere il risarcimento dei danni o qualsiasi altro indennizzo.
- In ogni caso, si riterrà che Rotovia abbia adempiuto ai propri obblighi di consegna se il peso o la quantità dei Prodotti consegnati non si discosta di oltre il 10% dal peso o dalla quantità concordati.
ARTICOLO 7. | SERVIZI
- La Controparte è responsabile e tenuta a fornire a Rotovia, entro un termine ragionevole, in modo completo e corretto, tutti i dati, le informazioni e gli eventuali documenti rilevanti per la preparazione e l’esecuzione dei Servizi. Rotovia eseguirà i Servizi in parte sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti forniti dalla Controparte. Se Rotovia esegue il Contratto sulla base di dati, informazioni o documenti errati o incompleti forniti dalla Controparte, ciò non può essere considerato un inadempimento da parte di Rotovia. Rotovia non è responsabile delle conseguenze qualora le informazioni fornite dalla Controparte si rivelino errate.
- Inoltre, la Controparte deve sempre informare immediatamente Rotovia di qualsiasi fatto e circostanza che possa essere rilevante in relazione all’esecuzione dei Servizi. La Controparte adotterà tutte le misure ragionevoli per ottimizzare l’esecuzione dei Servizi da parte di Rotovia o per suo conto.
- Il Contratto comprende esclusivamente i Servizi che Rotovia deve fornire e che sono stati espressamente concordati tra le parti. Fatta salva la possibilità per le parti di stipulare ulteriori accordi, Rotovia non sarà in alcun caso tenuta a eseguire servizi che vadano oltre quanto espressamente concordato.
- Rotovia eseguirà i Servizi concordati al meglio delle proprie conoscenze e capacità e in conformità ai requisiti della buona esecuzione professionale. Tuttavia, nella misura in cui la natura e/o la portata dell’obbligazione non lo escludano in modo imperativo, Rotovia assume esclusivamente l’obbligo di adoperarsi al meglio delle proprie capacità.
ARTICOLO 8. | PREZZI, COSTI E PAGAMENTI
- Tutti i prezzi si intendono per consegna franco magazzino o franco fabbrica, imballaggio incluso e IVA esclusa, salvo diverso accordo. Se eventuali costi dovuti in relazione al contratto – quali spese di trasporto; dazi di importazione ed esportazione; tassi di cambio; norme valutarie; spese di stazione, di deposito, di sicurezza e di sdoganamento; imposte o altri tributi – vengono introdotti o aumentati dopo la conclusione del contratto, essi saranno a carico della Controparte, così come le conseguenze delle variazioni dei tassi di cambio, salvo espresso accordo contrario.
- La Controparte non può trarre alcun diritto o aspettativa da una stima dei costi o da un budget emesso da Rotovia, salvo che le parti abbiano concordato diversamente per Iscritto. Un budget comunicato dalla Controparte varrà come prezzo (fisso) concordato tra le parti solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto. Se Rotovia ha assunto lavori senza che sia stato espressamente concordato un prezzo, essa avrà il diritto – fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni generali – di addebitare alla Controparte almeno i costi sostenuti/il prezzo dovuto per tali lavori da Rotovia.
- Per i beni che Rotovia deve consegnare in una data successiva o su richiamo e per i beni che Rotovia non ha in magazzino, o ha solo parzialmente in magazzino, al momento del ricevimento dell’ordine e che Rotovia registra come consegna urgente, Rotovia si riserva il diritto, senza ulteriore preavviso, di applicare i prezzi e i costi in vigore al momento della consegna, indipendentemente da una precedente conferma.
- Le parti stabiliranno nel Contratto la data o le date in cui Rotovia fatturerà alla Controparte le prestazioni concordate. Gli importi dovuti saranno pagati dalla Controparte secondo i termini di pagamento concordati o indicati in fattura. Salvo espresso accordo contrario, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura. Si tratta di un termine perentorio. Tuttavia, Rotovia ha in ogni momento il diritto di richiedere il pagamento anticipato totale o parziale e/o di ottenere garanzie per il pagamento. La Controparte non avrà il diritto di sospendere alcun pagamento né di compensare importi dovuti. Rotovia è autorizzata a detrarre dagli importi che deve alla Controparte e/o alle società collegate alla Controparte, a qualsiasi titolo, gli importi che Rotovia vanta nei confronti della Controparte e/o delle società collegate alla Controparte, a qualsiasi titolo. La presente disposizione lascia impregiudicata qualsiasi compensazione che Rotovia possa avere il diritto di invocare.
- Rotovia ha il diritto di trasferire alla Controparte eventuali aumenti di prezzo dei fattori di costo che si verifichino dopo la conclusione del Contratto ma prima del suo completamento, comprese le variazioni dei prezzi delle materie prime o degli stessi Prodotti da consegnare dovute all’aumento dei costi dei materiali o di produzione, dei salari, dei tassi di cambio, dei dazi all’importazione, dei costi di trasporto, dei costi energetici, ecc.
- La Controparte deve verificare l’esattezza di una fattura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento e – ove applicabile – contestarne l’esattezza entro tale termine, indicandone i motivi. Decorso tale termine, il diritto della Controparte di contestare l’esattezza della fattura decade. Se la Controparte contesta l’esattezza della fattura entro il suddetto termine, ciò non sospende l’obbligo di pagamento.
- In caso di liquidazione, fallimento o moratoria della Controparte, i crediti nei confronti della Controparte diventano immediatamente esigibili. Se la Controparte è inadempiente rispetto a un pagamento o se si verificano circostanze che peggiorano la situazione finanziaria della Controparte o ne pregiudicano il merito creditizio, tutti gli altri crediti di Rotovia nei confronti della Controparte diventano contemporaneamente esigibili. Rotovia avrà allora il diritto di risolvere il Contratto o di richiedere garanzie o il pagamento alla consegna dei Prodotti o man mano che il Servizio viene prestato oppure, previa comunicazione scritta alla Controparte, di sospendere la prestazione di altri Servizi o la consegna di Prodotti fino al momento del pagamento integrale o del mutamento delle suddette circostanze.
- In caso di mancato pagamento puntuale, la Controparte sarà in mora di diritto senza necessità di alcuna intimazione o costituzione in mora. A decorrere dal giorno in cui ha inizio la mora della Controparte, la Controparte dovrà interessi pari all’1,5% mensile sull’importo insoluto, imposte incluse, considerando ogni frazione di mese come mese intero. In caso di ritardato pagamento, Rotovia può inoltre richiedere un importo forfettario una tantum pari al 5% dell’importo della fattura a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti. L’importo sarà ridotto se la Controparte è in grado di dimostrare che i costi effettivamente sostenuti sono inferiori all’importo forfettario di cui alla frase precedente.
- Se la Controparte continua a non pagare il credito dopo una richiesta di pagamento o una costituzione in mora, Rotovia può affidare il credito al recupero e, oltre all’importo totale allora dovuto, la Controparte sarà tenuta a rimborsare anche tutti i costi ragionevoli ed effettivi sostenuti, quali spese giudiziali (diritti di cancelleria), spese stragiudiziali, di esecuzione e di recupero, compresi i costi effettivi di un ufficiale giudiziario, di un’agenzia di recupero crediti o di un avvocato, i costi calcolati da esperti esterni, ecc., sostenuti per ottenere gli importi dovuti dalla Controparte.
- Se, in base al Contratto, la Controparte è costituita da più persone fisiche e/o giuridiche, ciascuna di tali persone fisiche e/o giuridiche è responsabile in solido nei confronti di Rotovia per l’adempimento del contratto.
- Per quanto riguarda le prestazioni rese da Rotovia e gli importi dovuti per esse dalla Controparte, i dati contenuti nei registri di Rotovia costituiscono piena prova, fatto salvo il diritto della Controparte di fornire prova contraria.
- Qualora vi sia il ragionevole sospetto che la situazione finanziaria della Controparte lo giustifichi, Rotovia avrà in ogni momento il diritto di richiedere il pagamento anticipato o la collaborazione nella costituzione di garanzie per il pagamento del prezzo di acquisto entro 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta di Rotovia. Tale termine è perentorio. Rotovia avrà in ogni momento il diritto, ed è a tal fine irrevocabilmente autorizzata dalla Controparte, di compiere gli ulteriori atti giuridici e di altro tipo necessari per costituire in pegno crediti o beni della Controparte (compresa espressamente la conferma o la costituzione del pegno mediante atto pubblico o scrittura privata registrata), nonché di agire a tal fine in nome della Controparte. Nel frattempo, Rotovia ha il diritto di sospendere l’esecuzione dei lavori fino a quando il pagamento/la garanzia richiesti non siano stati effettuati/prestati. Se entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di effettuare il pagamento/prestare la garanzia tale richiesta non è stata soddisfatta, la Controparte sarà in mora di diritto e il Contratto potrà essere risolto da Rotovia per iscritto senza intervento giudiziale. La Controparte sarà allora responsabile di tutti i costi, perdite o danni e mancati guadagni derivanti dal Contratto e dalla sua cessazione anticipata. Rotovia avrà il diritto di stabilire a quali debiti imputare i pagamenti, ma in ogni caso i pagamenti serviranno in primo luogo a ridurre gli interessi e i costi sostenuti da Rotovia.
ARTICOLO 9. | TERZI
- Rotovia ha sempre il diritto di coinvolgere terzi nell’esecuzione del Contratto.
- È esclusa l’applicabilità degli articoli 7:404 e 7:407, comma 2, del Codice civile. (verificare articolo..)
- Salvo in caso di dolo o colpa grave da parte sua, Rotovia non sarà in alcun caso responsabile di perdite o danni derivanti da inadempimenti di terzi coinvolti nell’esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 10. | CONSEGNA DEI PRODOTTI
- La consegna dei Prodotti avverrà nel luogo e secondo le modalità concordati; in mancanza di accordo, la consegna avverrà alla condizione di resa Ex Works, come definita negli Incoterms 2020. La Controparte sopporterà i costi e i rischi relativi ai Prodotti dal momento in cui lasciano il magazzino o lo stabilimento e deve stipulare un’adeguata assicurazione per tale rischio.
- Se Rotovia spedisce i Prodotti su richiesta della Controparte, i rischi connessi al trasporto saranno a carico della Controparte, indipendentemente da chi sostenga i costi di trasporto/nolo.
- Se Rotovia è tenuta in tutto o in parte a sostenere i costi di trasporto, Rotovia avrà il diritto di stabilire il percorso della spedizione e il metodo di spedizione. Se la Controparte desidera un altro percorso e/o metodo di spedizione e Rotovia accoglie tale richiesta, la Controparte sosterrà la differenza di costo tra il metodo di spedizione o il percorso da essa desiderato e il metodo di spedizione o il percorso stabilito da Rotovia.
- Rotovia è libera di scegliere imballaggi e spedizioni efficienti. Se è stato concordato per iscritto che la Controparte metta imballaggi a disposizione di Rotovia, la Controparte garantirà la consegna puntuale di tali imballaggi in quantità sufficienti e della giusta qualità. La Controparte sopporta e continua a sopportare il rischio relativo a tali imballaggi. La Controparte sarà pienamente responsabile di qualsiasi perdita o danno. Su richiesta di Rotovia, la Controparte ritirerà gli imballaggi. La Controparte è essa stessa responsabile dello smaltimento degli imballaggi non riutilizzabili.
- Rotovia si riserva il diritto di consegnare gli ordini in più parti, salvo che ciò non possa ragionevolmente essere preteso dalla Controparte.
- Il rischio di perdita e di danneggiamento dei Prodotti passa alla Controparte nel momento in cui i Prodotti vengono ricevuti dalla Controparte o per suo conto, salvo diverso accordo tra le parti.
- In caso di superamento del termine di consegna concordato, la Controparte non avrà in alcun caso il diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti, di rifiutare il pagamento del prezzo concordato o di risolvere il Contratto.
- Se i Prodotti non hanno potuto essere consegnati a causa di una circostanza imputabile alla Controparte, Rotovia immagazzinerà i Prodotti a spese e a rischio della Controparte, fermo restando l’obbligo della Controparte di pagare il prezzo concordato.
- Nel caso in cui la Controparte rifiuti di prendere in consegna i Prodotti o sia altrimenti negligente nel prenderli in consegna, la Controparte, su richiesta di Rotovia, comunicherà a Rotovia entro quale termine i Prodotti saranno presi in consegna. Tale termine non potrà mai superare un mese dal giorno della richiesta di cui alla frase precedente. Rotovia è autorizzata a risolvere il Contratto se, alla scadenza del termine di cui alla frase precedente, la Controparte non ha ancora preso in consegna i Prodotti, fermo restando l’obbligo della Controparte di pagare il prezzo concordato e i costi di stoccaggio dei Prodotti.
- Se ai fini dei paragrafi 7, 8 o 9 Rotovia sostiene costi ragionevoli che non sarebbero sorti se la Controparte avesse adempiuto correttamente ai propri obblighi ivi indicati, anche tali costi saranno a carico della Controparte. I costi saranno calcolati forfettariamente nella misura del 2% del valore di fattura del Contratto in questione per ogni settimana intera di ritardo, salvo che i costi effettivi siano superiori, nel qual caso Rotovia avrà diritto al rimborso dei costi effettivi. Tale importo sarà ridotto se la Controparte è in grado di dimostrare che la perdita effettivamente subita è inferiore al suddetto importo forfettario. Gli altri diritti di Rotovia restano impregiudicati.
ARTICOLO 11. | TERMINI
- Rotovia si adopererà in misura ragionevole per rispettare il più possibile i termini (di consegna) e/o le date (di consegna) da essa indicati o concordati tra le parti, siano essi perentori o meno. Le date intermedie (di completamento) indicate da Rotovia o concordate tra le parti sono sempre date obiettivo, non vincolano Rotovia e hanno sempre carattere indicativo.
- Se un termine sta per essere superato, Rotovia e la Controparte si consulteranno per discutere le conseguenze per l’ulteriore pianificazione. In caso di superamento di un termine, la Controparte non avrà in alcun caso diritto al risarcimento di alcuna perdita, comunque denominata, né ciò darà alla Controparte motivo di recedere dal Contratto o di risolverlo. Rotovia esclude qualsiasi responsabilità per le conseguenze del superamento di un termine stabilito.
- In tutti i casi – quindi anche se le parti hanno concordato un termine (di consegna) o una data (di completamento) finale – Rotovia sarà in mora per superamento dei tempi solo dopo che la Controparte l’avrà costituita in mora per iscritto, concedendo a Rotovia un termine di grazia ragionevole entro il quale porre rimedio all’inadempimento (rispetto a quanto concordato), e tale termine ragionevole sarà decorso. La costituzione in mora deve contenere una descrizione il più possibile completa e specifica dell’inadempimento, affinché Rotovia possa rispondere adeguatamente.
- Se è stato concordato che l’esecuzione dei lavori concordati avvenga per fasi, Rotovia avrà il diritto di rinviare l’avvio dei lavori relativi a una fase finché la Controparte non avrà approvato per iscritto i risultati della fase precedente.
- In caso di consegna su richiamo, la Controparte è tenuta a inviare tale richiamo per Iscritto a Rotovia almeno 4 settimane prima della consegna da effettuare, fornendo una descrizione precisa e indicando la data. Eventuali modifiche richieste dalla Controparte dopo un richiamo saranno accettate da Rotovia solo se tali modifiche e le relative condizioni sono espressamente concordate.
- Rotovia non è vincolata a un termine perentorio, a una data (di completamento) o a un termine (di consegna) se le parti hanno concordato una modifica del contenuto o della portata del Contratto (lavori aggiuntivi, modifica delle specifiche, ecc.) o una modifica delle modalità di esecuzione del Contratto, oppure se la Controparte non adempie ai propri obblighi derivanti dal Contratto o non vi adempie in modo puntuale o completo. Il fatto che durante l’esecuzione del Contratto sorgano (richieste di) lavori aggiuntivi non costituirà in alcun caso motivo per la Controparte di recedere dal Contratto o di risolverlo.
ARTICOLO 12. | RISERVA DI PROPRIETÀ
- Rotovia mantiene la proprietà di tutti i Prodotti consegnati e dei Prodotti ancora da consegnare da parte sua alla Controparte in base a qualsiasi Contratto fino al pagamento integrale del prezzo di tutti tali Prodotti in base a qualsiasi Contratto. Se Rotovia esegue o eseguirà anche lavori (Servizi) a beneficio della Controparte che la Controparte deve pagare in base a tale Contratto/tali Contratti, la suddetta riserva di proprietà si applicherà fino a quando la Controparte non avrà pagato integralmente anche tali importi dovuti a Rotovia. La riserva di proprietà si applica anche agli importi che possono divenire dovuti dalla Controparte a Rotovia a causa dell’inadempimento da parte della Controparte di uno o più dei suoi obblighi nei confronti di Rotovia derivanti dai suddetti Contratti.
- Tutti i Prodotti consegnati e da consegnare da parte di Rotovia restano di sua proprietà finché la Controparte non avrà debitamente adempiuto a tutti i propri obblighi derivanti dal Contratto, compreso in ogni caso il pagamento integrale dei crediti per interessi e spese giudiziali e stragiudiziali di cui all’articolo 3:92, comma 2, del Codice civile olandese. Se, dopo la consegna dei Prodotti alla Controparte da parte di Rotovia, la Controparte ha adempiuto ai propri obblighi, la riserva di proprietà relativa a tali Prodotti rivivrà qualora la Controparte non adempia ai propri obblighi derivanti da un Contratto successivamente concluso.
- Rotovia resta proprietaria dei Prodotti consegnati. La lavorazione e le operazioni vengono sempre eseguite per Rotovia in qualità di produttore, ma senza alcun obbligo da parte sua. Se Rotovia perde la propria proprietà a seguito di un processo di unione, si conviene sin d’ora che la proprietà della Controparte sul bene integrato passerà a Rotovia in proporzione al suo valore (valore di fattura). La Controparte tutelerà gratuitamente la proprietà di Rotovia.
- Se la Controparte ha in suo possesso Prodotti per i quali Rotovia può esercitare la riserva di proprietà, la Controparte è tenuta a consegnare i Prodotti a Rotovia su richiesta di quest’ultima, senza che sia necessario alcun intervento giudiziale. La Controparte è tenuta a custodire con la dovuta diligenza i Prodotti consegnati con riserva di proprietà e in modo riconoscibile come proprietà di Rotovia.
- I Prodotti soggetti a riserva di proprietà non possono in alcun caso essere costituiti in pegno o altrimenti dati in garanzia a terzi, anche mediante locazione-vendita e/o vendita a rate, né i Prodotti possono essere venduti o alienati in alcun modo, gravati o trasferiti in un luogo diverso da quello concordato. In deroga alla frase precedente, la Controparte ha il diritto di lavorare e vendere i Prodotti soggetti a riserva di proprietà nel normale esercizio della propria attività, a condizione che la Controparte non sia inadempiente nei confronti di Rotovia.
- La riserva di proprietà può essere esercitata a spese e a rischio della Controparte. La Controparte tratterà i Prodotti di cui al presente articolo con la dovuta diligenza. Essa assicurerà i Prodotti contro tutti i rischi sulla base del valore di fattura. La Controparte fornirà a Rotovia, su richiesta di quest’ultima, i nomi e gli indirizzi degli assicuratori e copia delle polizze. Inoltre, su richiesta di Rotovia, la Controparte costituirà, nella misura in cui ciò non sia già avvenuto per legge, un pegno non notificato a favore di Rotovia sui propri crediti pertinenti nei confronti dell’assicuratore.
- I crediti sorti in relazione ai Prodotti soggetti a riserva di proprietà (compreso il saldo di tutti i crediti in conto corrente) a seguito di rivendita o in base a qualsiasi altro titolo giuridico (assicurazione, atto illecito) sono con la presente ceduti integralmente dalla Controparte a Rotovia a titolo di garanzia. Rotovia conferisce alla Controparte una procura revocabile a riscuotere, a sue spese e in nome proprio, i crediti ceduti a Rotovia. Tale potere di riscossione può essere revocato solo se la Controparte non adempie debitamente ai propri obblighi di pagamento. Su richiesta di Rotovia, la Controparte renderà nota la cessione e fornirà a Rotovia le informazioni e i dati necessari.
- La Controparte è tenuta a comunicare immediatamente a Rotovia il fatto che terzi rivendichino diritti su Prodotti soggetti alla riserva di proprietà di Rotovia ai sensi del presente articolo.
- In caso di ritardata accettazione e/o di inesatto adempimento degli obblighi della Controparte, nonché qualora la Controparte presenti istanza di moratoria o venga dichiarata fallita su propria istanza o su istanza di terzi, o qualora i suoi beni mobili e/o immobili o altri beni vengano sottoposti a sequestro in qualsiasi modo, nonché qualora il Cliente cessi o stia per cessare la propria attività o si rivolga ai propri creditori in relazione a un piano di ristrutturazione/rimborso del debito, o qualora Rotovia possa ragionevolmente presumere che una qualsiasi delle situazioni suddette si verificherà in un futuro molto prossimo, Rotovia avrà il diritto di darne comunicazione scritta alla Controparte, di sospendere qualsiasi ulteriore consegna di Prodotti o prestazione di Servizi, di sospendere qualsiasi pagamento nonché di risolvere in tutto o in parte qualsiasi Contratto concluso con la Controparte mediante un’unica comunicazione scritta alla Controparte, fatti salvi i diritti spettanti a Rotovia, quali il diritto al pieno risarcimento e/o alla ripresa di possesso dei Prodotti. La Controparte vi acconsente sin d’ora e concede con la presente a Rotovia l’accesso ai propri locali per far fronte a tale situazione e consentire a Rotovia di riprendere i Prodotti da essa consegnati ma non ancora pagati. In tutti i casi sopra indicati, il credito di Rotovia nei confronti della Controparte diventerà integralmente e immediatamente esigibile.
- Le disposizioni che precedono non pregiudicano gli altri diritti spettanti a Rotovia.
ARTICOLO 13. | GARANZIA
- Fatte salve le disposizioni contenute altrove nelle presenti condizioni generali, nel caso di Prodotti fabbricati da Rotovia o per suo conto, Rotovia garantisce sia l’assenza di difetti dei Prodotti da essa consegnati sia la qualità del materiale utilizzato per essi, nel senso che, nel caso di Prodotti su specifica, la correttezza della specifica deve essere definita in anticipo. In caso di consegna di prodotti fabbricati da terzi, dei quali fanno parte Prodotti di Rotovia, Rotovia garantisce esclusivamente che i Prodotti consegnati siano conformi a quanto concordato tra le parti in termini di specifiche e materiali.
- I difetti degli stampi e dei Prodotti con essi realizzati che la Controparte dimostri essersi manifestati entro 4 settimane, calcolate dal giorno della spedizione, esclusivamente o prevalentemente come conseguenza diretta di un’inesattezza nella costruzione progettata da Rotovia o a seguito di lavorazione difettosa o dell’impiego di materiale scadente, saranno riparati da Rotovia. Rotovia non è tenuta a corrispondere alcun ulteriore risarcimento per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti dalla Controparte o da terzi.
- La garanzia di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica in caso di:
a. difetti derivanti dall’inidoneità di materiali e/o parti messi a disposizione o prescritti dalla Controparte;
b. difetti derivanti da uso improprio o negligenza da parte della Controparte o del suo personale;
c. difetti dovuti a normale usura, manipolazione impropria, sollecitazioni straordinarie o uso di attrezzature operative non idonee e di sostanze chimiche corrosive;
d. modifiche agli stampi eseguite da terzi al di fuori del nostro incarico.
ARTICOLO 14. | ESAME E RECLAMI
- Rotovia garantisce che i Prodotti e i Servizi sono conformi al Contratto, alle specifiche indicate nell’offerta e ai ragionevoli requisiti di integrità e/o utilizzabilità in condizioni di uso normale. È esclusa qualsiasi altra forma di garanzia.
- La Controparte deve esaminare, o far esaminare da terzi, al momento del ricevimento dei Prodotti e/o dei Servizi, se questi sono conformi al Contratto, sia in termini di qualità sia di quantità. I reclami relativi alla quantità consegnata e ai difetti visibili devono essere presentati immediatamente dopo che la Controparte avrebbe potuto ragionevolmente esaminare i Prodotti, ma devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla consegna dei Prodotti. Ciò vale anche per i difetti che la Controparte avrebbe potuto ragionevolmente scoprire. In assenza di un reclamo tempestivo, la quantità e la qualità indicate nella lettera di vettura, nel documento di consegna o in un documento analogo si considerano accettate come corrette dalla Controparte.
- Tutti i reclami relativi a un’eventuale esecuzione errata degli ordini, o alla qualità dei Prodotti consegnati o del Servizio, devono inoltre essere presentati per Iscritto entro 5 giorni dalla consegna o dall’esecuzione. I difetti che non erano immediatamente visibili al momento della consegna o dell’esecuzione, anche dopo il suddetto esame, devono essere segnalati per Iscritto a Rotovia non appena la Controparte li scopre.
- Decorsi i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si riterrà che la Controparte abbia accettato integralmente la consegna. Di conseguenza, i reclami presentati oltre tali termini non dovranno più essere presi in considerazione da Rotovia. Se in relazione a un reclamo infondato o tardivo vengono sostenuti costi di esame e/o di riparazione, tali costi saranno a carico della Controparte.
- I reclami non saranno presi in considerazione se la Controparte è rimasta inadempiente, in qualsiasi modo, rispetto ai propri obblighi nei confronti di Rotovia sorti fino a quel momento.
- Se la Controparte non presenta un reclamo in tempo, da tale reclamo della Controparte non deriverà alcun obbligo di sorta per Rotovia. In tal caso, la Controparte non potrà più pretendere alcuna forma di riparazione, sostituzione, risarcimento e/o rimborso in relazione a tale carenza o difetto.
- L’onere della prova di un reclamo tempestivo spetta alla Controparte. La Controparte potrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa solo sulla base dei Prodotti/Servizi, mentre la Controparte dovrà inoltre dimostrare che tali Prodotti sono gli stessi consegnati da Rotovia e si trovano nelle stesse condizioni in cui hanno lasciato il magazzino o lo stabilimento di Rotovia o il magazzino o lo stabilimento di terzi.
- Anche se la Controparte presenta un reclamo in modo tempestivo, la Controparte resterà comunque obbligata a pagare e ad adempiere alla restante parte del Contratto. Eventuali reclami di qualsiasi natura non sospendono l’obbligo di pagamento della Controparte.
- Se è stato presentato un reclamo tempestivo e dopo che sia stato dimostrato che i Prodotti consegnati presentano difetti di materiale o di fabbricazione di cui Rotovia è responsabile, Rotovia, a sua discrezione, provvederà alla riparazione gratuita oppure alla nuova consegna, totale o parziale, a titolo gratuito. A tal fine, Rotovia può rinviare la Controparte a un produttore o fornitore. Rotovia ha inoltre la facoltà di riprendere i Prodotti consegnati e accreditare il valore di fattura alla Controparte. Rotovia non ha alcun altro obbligo, in particolare non quello di risarcire eventuali perdite.
- Se Rotovia concorda con la Controparte la restituzione dei Prodotti sulla base delle disposizioni del presente articolo, la Controparte deve restituire i Prodotti il prima possibile. I Prodotti non possono mai essere restituiti senza il previo consenso per Iscritto di Rotovia. In caso di rimborso di importi già pagati in anticipo, Rotovia rimborserà tali importi entro 30 giorni dal ricevimento dei Prodotti.
- I produttori e/o i fornitori possono offrire proprie garanzie. Tali garanzie non sono offerte da Rotovia. Tuttavia, se Rotovia lo ritiene opportuno, può fungere da intermediario nell’attivazione di tali garanzie da parte della Controparte.
ARTICOLO 15. | LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. Rotovia non sarà in alcun caso tenuta a corrispondere alcun risarcimento di sorta, quindi neppure in caso di forza maggiore, reclami, inadempimento di un obbligo derivante da un Contratto, atto illecito, consulenza errata, ecc. In particolare, ma non esclusivamente, Rotovia non sarà responsabile:
– quando la Controparte ha fatto apportare modifiche al Prodotto da terzi o ha lavorato il Prodotto;
– se la Controparte ignora determinate istruzioni per l’uso fornite da Rotovia in relazione al Prodotto e/o al Servizio, in particolare istruzioni di lavorazione e/o installazione, o se utilizza accessori o parti di ricambio non provenienti da Rotovia o non prescritti da Rotovia senza il consenso per Iscritto di Rotovia;
– se la Controparte non utilizza il Prodotto per lo scopo previsto dal contratto o per il suo scopo normale, non lo assembla correttamente o non mette in servizio correttamente il Prodotto secondo lo stato dell’arte o le attuali conoscenze scientifiche;
– per qualsiasi perdita o danno derivante da negligenza della Controparte.
2. Nella misura in cui venga stabilito in sede giudiziaria che la suddetta esclusione totale di responsabilità non può essere mantenuta, si applica quanto segue:
– l’importo che Rotovia dovrebbe corrispondere a titolo di risarcimento non sarebbe (né potrebbe essere) mai superiore a quello per cui l’assicurazione di responsabilità civile stipulata da Rotovia dà diritto a un pagamento, maggiorato dell’importo della franchigia che, in base al contratto di assicurazione applicabile nel caso in questione, è a carico di Rotovia, fatte salve le seguenti disposizioni:
– l’importo che Rotovia/l’assicuratore deve corrispondere a titolo di risarcimento non può in alcun caso superare l’importo indicato in fattura per il Prodotto o i Prodotti/il servizio fornito in questione, vale a dire anche nel caso in cui la Controparte non possa ottenere il pagamento dall’assicuratore di responsabilità civile di Rotovia, fatte salve le seguenti disposizioni:
– Rotovia sarà responsabile al massimo ed esclusivamente fino a un importo massimo complessivo di € 10.000, con una responsabilità per le conseguenze di morte, lesioni personali o danni alla salute limitata a un importo di € 50.000.
In tutti i casi, tuttavia, si applica quanto segue:
– Rotovia non sarà in alcun caso responsabile di danni indiretti, danni consequenziali, danni non patrimoniali, perdite commerciali, danni ambientali, danni da mancato guadagno, mancato successo commerciale o danni derivanti da responsabilità nei confronti di terzi;
– Rotovia non sarà in alcun caso responsabile delle conseguenze di atti dolosi o gravemente colposi dei propri rappresentanti legali e/o dei propri collaboratori e/o dipendenti che lavorano per Rotovia;
– Rotovia non sarà in alcun caso responsabile di atti od omissioni dei propri rappresentanti legali e/o dei propri collaboratori e/o dipendenti che lavorano per Rotovia, compiuti al di fuori delle loro mansioni;
– Rotovia non sarà in alcun caso responsabile di qualsiasi perdita derivante da circostanze che Rotovia non avrebbe potuto evitare nemmeno usando la massima diligenza e le cui conseguenze Rotovia non avrebbe potuto scongiurare;
– Rotovia sarà inoltre responsabile della perdita di dati e programmi, o del loro recupero, solo entro i limiti stabiliti nel presente articolo e solo nella misura in cui tale perdita non avrebbe potuto essere evitata dalla Controparte adottando ragionevoli precauzioni, in particolare effettuando quotidianamente copie di backup di tutti i dati e programmi ai fini del controllo della loro esattezza.
3. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità di Rotovia, salvo che il diritto imperativo disponga diversamente.
4. Se Rotovia ha ordinato determinate materie prime per i propri Prodotti presso uno o più terzi e uno o più di tali terzi hanno consegnato a Rotovia materie prime che si discostano sotto uno o più aspetti da quanto ordinato da Rotovia, Rotovia, in caso di utilizzo di tali materie prime per i propri Prodotti, non sarà parimenti in alcun caso responsabile delle perdite o dei danni che ne siano derivati o possano derivarne e/o che ne conseguano per la Controparte e/o i suoi acquirenti. In tali casi la Controparte non potrà né sarà autorizzata a chiamare Rotovia a rispondere a titolo di responsabilità da prodotto ai sensi degli articoli 6:185 e seguenti del Codice civile olandese. La Controparte manleverà inoltre Rotovia, in caso di tali perdite o danni, da tutte le pretese dei propri acquirenti nei confronti di Rotovia ai sensi degli articoli 6:185 e seguenti del Codice civile.
5. La Controparte manleva Rotovia da tutte le pretese di terzi per il risarcimento di qualsiasi perdita o danno in base a un Contratto concluso tra le parti.
6. La Controparte sopporterà le perdite o i danni causati da inesattezze e incompletezze delle informazioni fornite dalla Controparte, da una violazione degli obblighi legali o contrattuali della Controparte, nonché da qualsiasi altra circostanza non imputabile a Rotovia.
7. Salvo che le presenti condizioni generali dispongano diversamente, tutti i diritti di azione e gli altri poteri della Controparte, a qualsiasi titolo, nei confronti di Rotovia si estinguono in ogni caso decorso un anno dal momento in cui la Controparte è venuta a conoscenza o avrebbe ragionevolmente potuto venire a conoscenza dell’esistenza di tali diritti e poteri.
ARTICOLO 16. | FORZA MAGGIORE
- Rotovia non è tenuta ad adempiere ad alcun obbligo derivante dal Contratto se e fintantoché ne sia impedita da una circostanza che non le è imputabile per legge, per atto giuridico o secondo le concezioni comunemente accettate.
- La forza maggiore da parte di Rotovia comprende: scioperi, serrate o vertenze sindacali, incendi, inondazioni, tempeste, guerre, azioni militari, insurrezioni, terrorismo, gli effetti di un’epidemia e/o pandemia, esplosioni, guasti o malfunzionamenti rilevanti di impianti, macchinari o software, mancanza o carenza rilevante di energia elettrica, interruzioni di corrente, guasti di internet, guasti della rete dati o delle infrastrutture di telecomunicazione, criminalità (informatica), forza maggiore da parte dei fornitori di Rotovia, mancato corretto adempimento degli obblighi da parte di fornitori imposti a Rotovia dalla Controparte, provvedimenti delle autorità, vandalismo (informatico) e problemi (generali) di trasporto e mobilità, compresi guasti nell’azienda di Rotovia o nella fornitura di prodotti, materiali, materie prime o risorse, nonché il verificarsi di circostanze a seguito delle quali la consegna diventi irragionevolmente onerosa e/o sproporzionata per Rotovia
- In caso di forza maggiore, Rotovia ha il diritto di sospendere la consegna per un periodo ragionevole da essa stabilito oppure – alla scadenza del periodo ragionevole indicato o immediatamente – di risolvere il Contratto, senza intervento giudiziale, mediante una dichiarazione scritta debitamente motivata, senza che la Controparte possa vantare alcun diritto al risarcimento delle perdite da essa subite. In caso di adempimento parziale, la Controparte dovrà corrispondere i costi sostenuti da Rotovia e/o una parte proporzionale del prezzo complessivo, naturalmente a fronte della consegna dei Prodotti fabbricati da Rotovia.
- Rotovia esclude qualsiasi responsabilità per perdite o danni diretti o indiretti, comunque denominati, per la Controparte o per terzi dovuti alla sospensione o alla risoluzione a seguito della forza maggiore di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 17. | SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
- Se le circostanze lo giustificano, Rotovia è autorizzata a sospendere l’esecuzione del Contratto o a risolvere il Contratto in tutto o in parte con effetto immediato, se e nella misura in cui la Controparte non adempia ai propri obblighi derivanti dal Contratto e dalle presenti condizioni generali o non vi adempia debitamente, oppure se dopo la conclusione del Contratto Rotovia venga a conoscenza di circostanze che le diano motivo di temere che la Controparte non adempirà ai propri obblighi.
- Se la Controparte si trova in stato di fallimento, se le è stata dichiarata applicabile la legge sulla ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche, se ha presentato istanza di moratoria, se è stato eseguito un qualsiasi pignoramento sui suoi beni o nei casi in cui la Controparte non sia in grado di disporre liberamente del proprio patrimonio in qualsiasi altro modo, Rotovia avrà il diritto di risolvere il Contratto in tutto o in parte con effetto immediato, nella misura in cui la Controparte non abbia ancora prestato garanzie sufficienti per il pagamento o i pagamenti.
- Inoltre, Rotovia avrà il diritto di risolvere il Contratto in tutto o in parte se e nella misura in cui si verifichino circostanze di natura tale da rendere impossibile l’adempimento del Contratto o tali per cui non si possa ragionevolmente pretendere da Rotovia di mantenerlo senza modifiche.
- La Controparte non pretenderà mai alcuna forma di risarcimento in relazione al diritto di sospensione e di risoluzione esercitato da Rotovia ai sensi del presente articolo.
- Nella misura in cui ciò le sia imputabile, la Controparte è tenuta a risarcire Rotovia delle perdite o dei danni subiti da Rotovia a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.
- Se Rotovia risolve il Contratto ai sensi del presente articolo, tutti i crediti nei confronti della Controparte diventano immediatamente esigibili.
ARTICOLO 18. | TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR
- Se la Controparte mette a disposizione di Rotovia dati personali necessari per l’esecuzione del Contratto, la Controparte resta titolare del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
- La Controparte garantisce a Rotovia e ai suoi fornitori e subappaltatori che gli interessati dal trattamento dei dati ai sensi del GDPR hanno prestato il proprio consenso al trattamento previsto dei loro dati personali, o che tali dati possono altrimenti essere trattati lecitamente come previsto dall’articolo 6 e/o dall’articolo 9 del GDPR. Con la conclusione del Contratto, si considera che Rotovia abbia ricevuto istruzioni di eseguire le operazioni di trattamento dei dati ragionevolmente necessarie per la corretta esecuzione del Contratto. Per il resto, Rotovia tratterà i dati personali esclusivamente in conformità alle istruzioni della Controparte.
- Con la conclusione del Contratto, i dipendenti di Rotovia nonché i terzi (ausiliari) incaricati da Rotovia che partecipano all’esecuzione del Contratto sono autorizzati a trattare i dati personali in base al Contratto per conto di Rotovia. Rotovia garantirà a tal fine la stipula di adeguati accordi di riservatezza con tali dipendenti e terzi.
- In qualità di responsabile del trattamento, Rotovia adempirà agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti pertinenti, compreso il GDPR. Più precisamente, garantirà l’adozione di misure tecniche, organizzative e legali ragionevoli per proteggere i dati personali. Su richiesta, Rotovia fornirà alla Controparte o a qualsiasi parte interessata una spiegazione in merito a tali misure. Rotovia presterà inoltre tutta la collaborazione ragionevolmente richiesta per consentire alla Controparte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del GDPR nei confronti degli interessati.
- Nell’improbabile caso di una violazione dei dati personali (‘data breach’) ai sensi del GDPR, Rotovia presterà tutta la collaborazione ragionevolmente richiesta per consentire alla Controparte di adempiere al proprio obbligo di notifica. La Controparte, a sua volta, presterà a Rotovia tutta la ragionevole collaborazione richiesta per limitare o porre rimedio alle conseguenze di una violazione dei dati e per prevenire future violazioni dei dati. A tal fine, Rotovia può in ogni caso richiedere alla Controparte di collaborare all’immediata reimpostazione delle password, al rafforzamento delle misure di sicurezza esistenti e all’introduzione di nuove misure di sicurezza.
- La Controparte manleverà Rotovia da tutte le pretese di terzi relative al Contratto tra Rotovia e la Controparte e/o ai dati trattati dalla Controparte in base al Contratto che possano essere avanzate nei confronti di Rotovia a causa di una violazione del GDPR e/o di altre leggi e regolamenti pertinenti in materia di protezione dei dati non imputabile a Rotovia.
- Al termine del Contratto, Rotovia distruggerà, per conto della Controparte, i dati personali ottenuti da Rotovia ai fini del Contratto, salvo che la Controparte contesti il servizio fornito.
- Rotovia e la Controparte stabiliranno separatamente i rispettivi diritti e obblighi reciproci in un accordo sul trattamento dei dati.
ARTICOLO 19. | RISERVATEZZA
- Se è in vigore un accordo separato di riservatezza o di non divulgazione, questo costituirà parte integrante del Contratto tra Rotovia e la Controparte. In assenza di tale accordo separato, si applica quanto segue: tutti i materiali, i Prodotti e/o il software realizzati da Rotovia e le informazioni in essi contenute designate come riservate (ad eccezione delle informazioni espressamente designate come destinate all’uso pubblico o la cui divulgazione sia imposta da un provvedimento di un tribunale o di un’altra autorità) saranno comunicati in via riservata alla Controparte e saranno da essa trattati come riservati con la dovuta diligenza professionale. La Controparte può divulgare tali informazioni solo ai propri dipendenti o a soggetti tenuti a proteggere le informazioni riservate in virtù dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Controparte. La Controparte non divulgherà informazioni riservate, senza limiti di tempo.
- La Controparte manterrà la riservatezza su tutte le informazioni, le specifiche, tutte le informazioni commerciali e il know-how relativi a Rotovia e da essa provenienti, messi a disposizione della Controparte per l’esecuzione del Contratto. Su richiesta, la Controparte deve trasferire tempestivamente a Rotovia le informazioni riservate nonché tutte le copie o altre riproduzioni delle stesse.
- In caso di violazione delle disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo, la Controparte dovrà a Rotovia, senza necessità di alcuna costituzione in mora, una penale forfettaria di € 50.000 per ogni violazione, maggiorata di € 5.000 per ogni giorno di prosecuzione della violazione, fino a un massimo di € 100.000, fatto salvo il diritto di Rotovia di richiedere l’adempimento e/o il pieno risarcimento, compresi interessi e spese. Le penali pagate o dovute non saranno detratte da alcun risarcimento dovuto, compresi interessi e spese. Rotovia deroga con la presente espressamente, nei confronti della Controparte, alle disposizioni dell’articolo 92, comma 2, del Libro 6 del Codice civile.
ARTICOLO 20. | PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- In caso di fabbricazione da parte di Rotovia di Prodotti secondo disegni, campioni, modelli o altre istruzioni nel senso più ampio del termine, ricevuti dalla Controparte o tramite essa da terzi, la Controparte garantisce che la fabbricazione e/o la consegna di tali Prodotti e/o Servizi da parte di Rotovia non viola alcuna forma di diritti di proprietà intellettuale di terzi e la Controparte manleva integralmente Rotovia da tutte le pretese e i costi che ne derivano. Se un terzo si oppone alla fabbricazione e/o alla consegna sulla base di un qualsiasi diritto rivendicato come sopra indicato, Rotovia ha senz’altro e per ciò solo il diritto di cessare immediatamente la fabbricazione e/o la consegna e di richiedere alla Controparte il rimborso dei costi sostenuti, fatte salve le pretese di Rotovia a qualsiasi ulteriore risarcimento, senza che Rotovia sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla Controparte. Rotovia informerà la Controparte qualora terzi sollevino obiezioni alla fabbricazione e/o alla consegna dei Prodotti e/o Servizi a essa destinati. La Controparte è tenuta a sostenere Rotovia al meglio delle proprie possibilità nella difesa contro pretese per violazione di diritti di proprietà intellettuale.
- Se nell’esecuzione del Contratto sorgono diritti di proprietà intellettuale, tali diritti di proprietà intellettuale spettano a Rotovia. Nella misura in cui i diritti di proprietà intellettuale spettino per legge alla Controparte, la Controparte trasferirà anticipatamente tali diritti di proprietà intellettuale a Rotovia e, se necessario, presterà la propria collaborazione a tale trasferimento e conferirà inoltre anticipatamente a Rotovia una procura con la quale Rotovia potrà compiere tutto quanto necessario affinché i diritti di proprietà intellettuale le siano conferiti. Nella misura consentita dalla legge, la Controparte rinuncia a qualsiasi diritto morale che resti in capo alla Controparte.
- Se Rotovia concede alla Controparte un diritto d’uso, ciò avverrà sempre sulla base di una licenza non esclusiva e non trasferibile, limitata all’uso concordato.
- È espressamente vietato alla Controparte modificare o altrimenti adattare la proprietà intellettuale appartenente a Rotovia, anche quella associata ai Prodotti. La Controparte è autorizzata ad apporre i propri marchi sui Prodotti solo previo consenso per Iscritto di Rotovia.
- La Controparte è responsabile di qualsiasi perdita o danno causato dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Rotovia commessa mediante i Prodotti e/o i Servizi forniti da Rotovia. La Controparte è tenuta a informare immediatamente Rotovia non appena venga a conoscenza di qualsiasi violazione di tali diritti. Se la Controparte interrompe l’uso del Prodotto e/o del Servizio al fine di limitare la perdita o il danno o per qualsiasi altro giustificato motivo, sarà tenuta a comunicare al terzo che l’interruzione dell’uso non costituisce riconoscimento di una violazione di diritti di proprietà intellettuale.
- In caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Controparte dovrà a Rotovia per ogni violazione, senza necessità di alcuna costituzione in mora, una penale forfettaria di € 50.000,00, maggiorata di € 5.000 per ogni giorno di prosecuzione della violazione, fino a un massimo di € 100.000, fatto salvo il diritto di Rotovia di richiedere il pieno risarcimento, compresi interessi e spese. Le penali pagate o dovute non saranno detratte da alcun risarcimento dovuto, compresi interessi e spese. Rotovia deroga con la presente espressamente, nei confronti della Controparte, alle disposizioni dell’articolo 92, comma 2, del Libro 6 del Codice civile.
ARTICOLO 21. | CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
- In considerazione delle normative statunitensi e di altre normative in materia di esportazione (in particolare europee e olandesi), la Controparte si impegna, a proprie spese, a ottenere tutte le licenze di esportazione e/o gli altri documenti necessari prima di esportare Prodotti o dati tecnici ricevuti da Rotovia. A tal fine, la Controparte si impegna nei confronti di Rotovia a rispettare tutte le normative applicabili in materia di esportazione. L’esecuzione del Contratto è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni all’esportazione necessarie e all’assenza di qualsiasi altro impedimento all’esecuzione derivante da normative olandesi, europee o da qualsiasi altra normativa pertinente in materia di controllo delle esportazioni.
- La Controparte si impegna a non vendere, esportare, riesportare, consegnare o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, Prodotti o dati tecnici a qualsiasi persona, società o paese qualora ciò violi leggi o regolamenti statunitensi o altre leggi o regolamenti europei o olandesi. La Controparte si impegna a informare tutti i destinatari di Prodotti o dati tecnici della necessità di rispettare tali leggi e regolamenti. Il diniego di una licenza di esportazione non darà alla Controparte il diritto di risolvere il Contratto o di richiedere il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 22. | LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- A tutte le offerte e i preventivi di Rotovia, alle presenti condizioni generali e a tutti i Contratti conclusi tra Rotovia e la Controparte e alla loro esecuzione, nonché agli accordi che ne derivano, si applica esclusivamente la legge olandese. È espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci.
- Le parti non si rivolgeranno all’autorità giudiziaria prima di aver tentato, al meglio delle proprie possibilità, di risolvere la controversia in via amichevole.
- Eventuali controversie che dovessero sorgere tra Rotovia e la Controparte saranno sottoposte esclusivamente al giudice competente del distretto in cui Rotovia ha la propria sede legale. Tuttavia, Rotovia avrà sempre la facoltà di citare in giudizio la Controparte dinanzi al giudice competente in base alla legge o al trattato internazionale applicabile.